Commissione di Riserva Marina
La Commissione di riserva, istituita presso l’ente gestore dell’area marina protetta "Torre Guaceto" con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell’articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell’area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
- le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
- le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
- la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
- il programma annuale relativo alle spese di gestione;
- le relazioni sul funzionamento e lo stato dell’area marina protetta;
- gli atti e le procedure comunque incidenti sull’area marina protetta.
II parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente gestore; decorso tale termine, l’ente gestore procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall’ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all’emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. II Presidente e, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.